40° anniversario della Convenzione sul Patrimonio Mondiale dell’UNESCO

40° anniversario della Convenzione sul Patrimonio MondialeIl 16 novembre del 1972, a seguito della Conferenza delle Nazioni Unite sopra lo sviluppo umano tenutasi a Stoccolma e della collaborazione di esperti dell’UICN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), dell’ICOMOS (Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti) e dell’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) la Conferenza Generale dell’UNESCO approva la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale.

Testo della Convenzione (Link al Sito del Centro del Patrimonio Mondiale)

Qual è la missione dell’UNESCO per il patrimonio Mondiale?

L‘UNESCO ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere l’identificazione, la protezione e la conservazione del patrimonio culturale e naturale di tutto il mondo considerato di valore eccezionale per l’umanità, obiettivo attuato con la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale.

L’UNESCO:

  • incoraggia i suoi Stati membri a firmare la Convenzione sul Patrimonio Mondiale
  • ncoraggia gli Stati che hanno firmato la Convenzione a segnalare siti per la Lista del Patrimonio Mondiale
  • promuove piani di gestione e sistemi di valutazione dello stato di conservazione dei siti
  • incoraggia le attività di sensibilizzazione sul tema della conservazione del Patrimonio Mondiale
  • fornisce assistenza tecnica e formazione professionale a chi gestisce i siti del Patrimonio Mondiale
  • fornisce assistenza immediata per i siti del Patrimonio Mondiale in pericolo
  • promuove la partecipazione delle popolazioni locali nella salvaguardia del patrimonio Mondiale
  • promuove la cooperazione internazionale nella conservazione del Patrimonio Mondiale

Cosa distingue il Patrimonio dell’Umanità?

Il Patrimonio Mondiale costituisce il nostro legame con il passato, ciò che viviamo oggi e ciò che trasmetteremo alle generazioni future. Ciò che distingue il Patrimonio Mondiale da ogni altro tipo di patrimonio è il suo eccezionale valore universale: i siti del Patrimonio Mondiale appartengono a tutti i popoli del mondo, al di là del luogo in cui si trovano.
I siti della Lista del Patrimonio Mondiale “costituiscono un patrimonio di tutti alla cui conservazione l’intera comunità internazionale ha il dovere di cooperare” (art. 6 della Convenzione).
La Lista del Patrimonio Mondiale rappresenta la ricchezza e la diversità del patrimonio naturale e culturale dell’intero nostro pianeta e se un sito Patrimonio Mondiale si danneggia è tutta l’umanità che viene danneggiata: questo distingue la missione UNESCO per il patrimonio da quella di altri enti e organizzazioni Organizzazioni Non Governative che tutelano il patrimonio (Italia Nostra, FAI etc.).

La Convenzione sul Patrimonio Mondiale

La Convenzione riunisce i due concetti di conservazione della natura e di tutela dei beni culturali, ponendo l’accento sull’interazione esistente tra gli uomini e la natura e sulla necessità di mantenere l’equilibrio tra questi due aspetti (art. 1 e 2).
La Convenzione definisce le caratteristiche che devono avere i siti naturali e culturali per poter essere candidati all’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale, indica agli Stati che la sottoscrivono come individuare i siti idonei alla candidatura e definisce quale ruolo essi debbano avere nella loro protezione e conservazione.
La Convenzione definisce inoltre come utilizzare e gestire le risorse messe a disposizione dal Fondo del Patrimonio Mondiale e in quali situazioni è possibile richiedere assistenza finanziaria internazionale.
La Convenzione sul Patrimonio Mondiale richiede agli Stati che la sottoscrivono:
“l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale” di valore universale eccezionale situato sul proprio territorio (art. 4).
Gli stati dovranno “agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle risorse disponibili, sia, all’occorrenza, per mezzo dell’assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico“.
La Convenzione raccomanda a ciascun stato di adottare una politica generale sul patrimonio, di prendere misure giuridiche, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie adeguate e di creare tutti i servizi necessari alla conservazione e protezione del patrimonio (art. 5)
Gli Sati firmatari della Convenzione devono informare la Conferenza Generale dell’UNESCO in relazione alle “disposizioni legislative e regolamentari e gli altri provvedimenti presi per l’applicazione della Convenzione, come anche l’esperienza acquisita in questo campo” (art. 29). Gli Stati devono presentare regolari report sullo stato di conservazione dei siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Pubblicato in Iniziative, Patrimonio Mondiale.